PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 15 della legge 8 luglio 1998, n. 230, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «7-bis. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 cessano di applicarsi decorsi cinque anni dalla data di congedo dal servizio civile».

Art. 2.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.